Oltre 25mila cittadini hanno firmato per fa far restare la Torre di Chia (“torre Pasolini”) a Gabriele Gallinari che l’acquistò per regolare rogito notarile

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Redazione Viterbo,12.10.26 Certamente non saranno 25mila firme a sostegno di un cittadino fermare la Giustizia (ci mancherebbe !), ma, in alcuni casi, è proprio il caso dire: “summum jus,summa iniuria”. E’ l’ipotesi della vicenda giudiziaria che oppone il sig.Gallinari, acquirente della “Torre di Chia”, alias “Torre di Pasolini”, alla Università Agraria di Soriano nel Cimino, […]

Redazione

Viterbo,12.10.26

Certamente non saranno 25mila firme a sostegno di un cittadino fermare la Giustizia (ci mancherebbe !), ma, in alcuni casi, è proprio il caso dire: “summum jus,summa iniuria”.

E’ l’ipotesi della vicenda giudiziaria che oppone il sig.Gallinari, acquirente della “Torre di Chia”, alias “Torre di Pasolini”, alla Università Agraria di Soriano nel Cimino, che, dopo decenni, reclama la demanialità del compendio.

Era infatti accaduto che il Poeta si era reso acquirente dal Comune di Soriano nel Cimino sin dagli anni 60 del secolo scorso di un rudere collabente che poi lo aveva restaurato e reso luogo del suon buen retiro.

Alla morte di Pasolini (1975) la proprietà venne trasferita si suoi eredi, che la posero a loro volta in vendita previa comunicazione di prelazione al Ministero dei Beni culturali, che nel frattempo aveva posto un vincolo.

Il mancato acquisto del bene da parte del ministero ha aperto una trattativa con un privato che, appunto, lo acquistò mediante regolare rogito notarile in presenza di una certificazione del Comune di inesistenza di “usi civici”.

Attualmente pende un giudizio civile avanti la Corte di Appello di Roma (ud.discussione nel merito nel 2028) mentre un’ordinanza interina ha stabilito la nullità degli atti di compravendita e di conseguenza lo “sfratto” dell’occupante.

La Regione Lazio ha pertanto intimato al sig. Gallinari l’escomio.

A questo punto sorge la necessità di un commento.

Un cittadino acquista in buona fede un bene, il notaio roga l’atto, lo trascrive ai Registri immobiliari ed il compratore ne entra nel possesso.

Soltanto in tempi successivi, un ente pubblico comunale si accorge di un suo bene demaniale che non può costituire oggetto di compravendita; pertanto agisce a tutela del suo diritto.

Nel frattempo, l’acquirente, continua nel restauro e pone l’intero compendio a sua “prima casa”.

Di sicuro la legge deve seguire il suo corso anche questo costituisce una iniuria nei confronti di chi sia in buona fede.

Vedremo cosa succederà, ma dai fatti emerge una responsabilità del Comune di Soriano per aver a suo tempo dichiarato inesistenza di usi civici su un suo bene, quindi, di un notaio, di un Conservatore dei registri immobiliari e quanti altri abbiano concorso nel rendere possibile una compravendita tra privati (anzi due !) poi revocabile, sussiste responsabilità.

Chi pagherà i danni ? Al sig. Gallinari, che giorni fa ha depositato un ricorso avanti il TAR Lazio, di certo competono gli indennizzi previsti ex art. 936 c.c., il cui valore appare enorme.

Egli è acquirente in buona fede, ne ha diritto, ma i fondi che gli verrano versati sono pubblici.

E’ sempre il cittadino che paga gli errori della pubblica amministrazione

Fonte: www.viterbopost.it — Viterbo

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