Buone notizie per l’assicurazione veicoli d’epoca e natanti per modifiche al “Codice Assicurazioni private” introdotte dal D.lgs.57 del 27.3.26 in vigore dal 12.5.26

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Viterbo,18.5.26 Redazione La disciplina speciale riguardante i veicoli di cui all’art. 60 del Codice della Strada (art. 122-bis comma 2 Codice delle Assicurazioni Private) In base a tale disposizione Dlgs 57/26del 26.3.26 innova e precisa il Codice delle Assicurazioni private nella parte in cui si prevede la possibilità di poter assicurare i veicoli d’epoca e […]

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Viterbo,18.5.26

Redazione

La disciplina speciale riguardante i veicoli di cui all’art. 60 del Codice della Strada (art. 122-bis comma 2 Codice delle Assicurazioni Private)

In base a tale disposizione Dlgs 57/26del 26.3.26 innova e precisa il Codice delle Assicurazioni private nella parte in cui si prevede la possibilità di poter assicurare i veicoli d’epoca e di interesse storico e collezionistico di cui all’art.60 del Codice della Strada con altri schemi assicurativi, diversi dallo schema della responsabilità civile automobilistica previsto per i veicoli, nei quali venga indicato separatamente il rischio derivante dal movimento rispetto a quello di stazionamento degli stessi veicoli.

Questa ulteriore previsione si è resa necessaria, in quanto – come si legge nella relazione illustrativa – i veicoli d’epoca e di interesse storico e collezionistico hanno un minore tasso di sinistrosità, essendo spesso esposti in spazi museali, ragione per cui ferma restando la necessità di prevedere uno schema assicurativo che possa garantire un congruo indennizzo ai soggetti lesi, in linea con l’indennizzo riconosciuto con gli schemi assicurativi della responsabilità civile automobilistica

L’inserimento all’art. 122-bis del Codice delle Assicurazioni Private del comma 2-bis

Il decreto legislativo di nuovo conio, prevede che dopo l’art. 122 l comma 2, viene inserito un comma 2-bis a al Codie delle Assicurazioni private.

La norma in esame prevede che, con ulteriore decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, con il concerto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l’IVASS, possono essere adottati altri schemi di contratti assicurativi per alcuni mezzi di trasporto, come ad esempio i mezzi nautici il cui utilizzo è spesso stagionale, per i quali pertanto, vi è la facoltà di stipulare polizze di durata inferiore a quanto previsto dall’art.170bis del Codice delle Assicurazioni privatec.d. polizze infrannuali – atteso che tale intervento mira a mantenere ferma una prassi ormai consolidata nel mercato al fine di rispondere alle esigenze degli operatori od utilizzatori di questi mezzi di trasporto per finalità stagionali – previa emanazione del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l’IVASS – possa riguardare oltre ai casi di uso stagionale anche le ipotesi di trasferimento di proprietà, demolizione od esportazione definitiva all’estero dei veicoli.

Per inciso il comma 1 dell’art.122bis Codice della Assicurazioni private previa emanazione del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l’IVASS – possa riguardare oltre ai casi di uso stagionale anche le ipotesi di trasferimento di proprietà, demolizione od esportazione definitiva all’estero dei veicoli.Le nuove norme consentono dunque attraverso l’emanazione di futuri decreti da parte del MIMIT-MIT, la creazione di polizze di durata anche inferiore ai 12 mesi, in questo modo ampliando la flessibilità contrattuale spendibile sul mercato.

Anche in questo caso la previsione normativa adottata è in linea con il considerando 14 della
L’integrazione e modificazione apportata all’art. 124 del Codice delle Assicurazioni Private.
Un ulteriore comma, prevedendo che l’obbligo assicurativo per la responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli (RCA), non si applica nel caso di utilizzo di un veicolo in eventi e attività sportivi motoristici, tra cui corse, gare, allenamenti, prove e dimostrazioni in una zona soggetta a restrizioni e delimitata, quando lo Stato membro garantisce che l’organizzatore dell’attività o qualsiasi altra parte abbia stipulato un’assicurazione alternativa oppure abbia adottato garanzie alternative per coprire i danni a terzi, compresi gli spettatori e altri passanti, ma non necessariamente i danni ai piloti partecipanti ed ai rispettivi veicoli.specificando che la prevista assicurazione contratta dall’organizzatore, per ottenere l’autorizzazione allo svolgimento di gare e competizioni sportive di qualsiasi genere di veicoli a motore, deve essere riferita alla responsabilità civile dei veicoli a motore (RCA), ossia, come chiarito nella relazione illustrativa, al ramo danni di cui al n. 10 dell’art. 2, comma 3, del medesimo decreto.

Ciò premesso, al fine di tutelare il settore dell’automobilismo sportivo italiano e di evitare di gravarlo con ulteriori costi derivanti dall’obbligo assicurativo RC auto in caso di gare e competizioni sportive, anche se le stesse si svolgano su circuiti chiusi o su strade interdette alla circolazione, tenendo presente le disposizioni del Codice delle Assicurazioni private rafforzando l’obbligo assicurativo per le competizioni sportive, a tale fine prevede che le gare e le competizioni sportive di qualsiasi genere di veicoli a motore e le relative prove non possono essere autorizzate, anche se in circuiti chiusi o strade interdette alla circolazione, se l’organizzatore non abbia provveduto a contrarre l’assicurazione per la responsabilità civile dei veicoli a motore o, in alternativa, l’assicurazione generale di cui all’art. 2, comma 3, n. 13, con massimali idonei alla copertura del rischio assicurando.

Ciò in quanto, come rilevato nella relazione illustrativa, potrebbe ravvisarsi una differenza tra i due tipi di assicurazioni in merito ai massimali, in quanto quelli per la RCA sono stabiliti per legge, laddove invece, quelli dello schema per la responsabilità civile generale sono rimessi alla disciplina contrattuale.

Un indubbio progresso rispetto la “vecchia” normativa ormai superata in molti aspetti recentemente apparsi nella pratica assicurativa della RCA Auto e natanti.






Fonte: www.viterbopost.itViterbo

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