Ciampino, il Comune vince causa da oltre un milione di euro: respinta la richiesta di risarcimento per terreni interessati da vincoli archeologici

Importante vittoria giudiziaria per il Comune di Ciampino, che evita un esborso superiore a 1,1 milioni di euro grazie alla sentenza con cui il Tar del Lazio ha respinto integralmente il ricorso presentato da una famiglia contro l’Amministrazione comunale. Una vicenda iniziata oltre dieci anni fa e legata a una convenzione urbanistica stipulata nel 2013, finita al centro di un lungo contenzioso dopo l’emersione di vincoli archeologici sull’area interessata.

Determinante, nella difesa dell’ente, il lavoro dell’avvocato Giuseppe Petrillo, legale del Comune di Ciampino, le cui argomentazioni sono state accolte dal Tribunale amministrativo nella sentenza n. 9454/2026.

La controversia riguardava una convenzione sottoscritta il 29 gennaio 2013 con la quale i proprietari avevano ceduto gratuitamente al Comune alcune aree di loro proprietà. In cambio, l’Amministrazione aveva riconosciuto ai cedenti una volumetria compensativa da utilizzare su altri terreni rimasti nella loro disponibilità.

Successivamente, però, un decreto del Ministero dei Beni Culturali del 22 ottobre 2015 impose un vincolo di tutela diretta sull’intera area, in seguito ai ritrovamenti e alle esigenze di tutela archeologica emerse sul sito. I ricorrenti sostennero che tale circostanza avesse reso impossibile sfruttare la cubatura riconosciuta dal Comune e chiesero quindi la risoluzione della convenzione e il risarcimento del danno quantificato in 1.140.640 euro, oltre interessi e rivalutazione monetaria. In subordine avevano richiesto anche un indennizzo per presunto arricchimento senza causa da parte dell’ente comunale.

Il Comune di Ciampino, rappresentato dall’avvocato Petrillo, ha contestato integralmente tali richieste sostenendo che il vincolo sopravvenuto non fosse imputabile all’Amministrazione comunale ma costituisse un “factum principis”, cioè un provvedimento adottato da un’autorità diversa e indipendente dal Comune. Inoltre, la difesa ha evidenziato come i proprietari non avessero mai attivato le procedure urbanistiche e autorizzative necessarie per verificare concretamente la possibilità di utilizzare la volumetria compensativa, né richiesto le autorizzazioni previste dalla Soprintendenza.

Il Tar ha condiviso la tesi del Comune, qualificando la convenzione come un contratto ad effetti reali immediati: con la firma dell’accordo, infatti, il diritto edificatorio era già entrato nel patrimonio dei ricorrenti contestualmente al trasferimento delle aree all’ente. Per questo motivo, secondo i giudici amministrativi, il rischio derivante da eventuali sopravvenienze successive, come il vincolo archeologico imposto nel 2015, ricade sui titolari del diritto edificatorio e non sul Comune.

La sentenza sottolinea inoltre che il provvedimento ministeriale non può essere considerato un inadempimento dell’Amministrazione comunale e che la semplice possibilità di futuri vincoli non era sufficiente per attribuire al Comune una responsabilità nella vicenda. I giudici hanno anche richiamato una precedente pronuncia del Consiglio di Stato secondo cui il vincolo non determina automaticamente una totale inedificabilità dell’area, ma impone il preventivo ottenimento delle autorizzazioni necessarie.

Respinta quindi sia la richiesta di risoluzione della convenzione sia quella di risarcimento milionario. Bocciata anche la domanda subordinata di arricchimento senza causa, dal momento che il trasferimento patrimoniale tra le parti trovava la propria giustificazione nel contratto sottoscritto nel 2013.

Con questa decisione il Comune di Ciampino chiude favorevolmente una controversia durata anni ed evita un rilevante impatto economico sulle casse pubbliche, vedendo riconosciuta in sede giudiziaria la correttezza del proprio operato e della linea difensiva sostenuta dall’avvocato Giuseppe Petrillo.

Fonte: www.castellinotizie.itCastelli Romani

Da

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *