Classe di 28 alunni, cinque con disabilità

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani richiama l’attenzione sulla sentenza n. 1473/2026 del TAR Emilia-Romagna, relativa all’accorpamento di due classi in presenza di più studenti con disabilità. La decisione merita interesse non soltanto per l’esito del giudizio, ma perché porta in superficie una questione che attraversa da tempo l’organizzazione scolastica: il rischio […]

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani richiama l’attenzione sulla sentenza n. 1473/2026 del TAR Emilia-Romagna, relativa all’accorpamento di due classi in presenza di più studenti con disabilità. La decisione merita interesse non soltanto per l’esito del giudizio, ma perché porta in superficie una questione che attraversa da tempo l’organizzazione scolastica: il rischio che la formazione delle classi venga progressivamente ricondotta a un problema di compatibilità numerica, mentre la realtà educativa richiede valutazioni assai più articolate.

Nel caso esaminato, l’unificazione di due precedenti classi prime aveva determinato, per l’anno scolastico 2025/2026, la costituzione di una classe seconda composta da ventotto studenti, cinque dei quali con certificazione di disabilità grave, oltre a un alunno con disturbi specifici dell’apprendimento. Tra gli studenti era presente una ragazza con disabilità uditiva e impianto cocleare, per la quale le condizioni acustiche dell’ambiente assumevano un rilievo specifico. L’aula destinata alla classe aveva una superficie di 48,69 metri quadrati e la presenza contemporanea degli studenti, dei docenti di sostegno e del docente curricolare rendeva particolarmente significativo il rapporto tra spazio, rumore e possibilità di seguire efficacemente le attività didattiche.

Il TAR ha annullato gli atti impugnati, rilevando carenze nell’istruttoria condotta dall’Amministrazione rispetto agli elementi disponibili e alle esigenze documentate nel percorso educativo dell’alunna.

È proprio sul significato dell’istruttoria che, a nostro avviso, occorre soffermarsi. In materia scolastica, istruire correttamente un procedimento non significa soltanto acquisire dati e verificare disponibilità di organico. Significa comprendere gli effetti che una scelta amministrativa è destinata a produrre nella quotidianità della classe. Se tale passaggio viene meno, il procedimento può risultare formalmente costruito su numeri corretti e tuttavia restituire una rappresentazione incompleta della realtà sulla quale interviene.

L’articolo 5, comma 2, del DPR 20 marzo 2009, n. 81 stabilisce che le classi iniziali frequentate da alunni con disabilità siano costituite, di norma, con non più di venti alunni e collega espressamente tale previsione alle specifiche esigenze formative degli studenti e al progetto di integrazione. Il dato numerico, quindi, non vive autonomamente nella disposizione: acquista significato nel rapporto con una situazione educativa concreta.

Da questo punto di vista, sarebbe riduttivo leggere la vicenda come una semplice contrapposizione tra venti e ventotto alunni. Il problema più rilevante riguarda il modo in cui l’Amministrazione motiva una decisione quando si discosta dal parametro ordinariamente previsto e, soprattutto, quali elementi ritiene realmente determinanti prima di assumerla.

Una classe, infatti, non è la somma aritmetica dei suoi componenti. Ventotto studenti non costituiscono la medesima realtà organizzativa in ogni contesto. La presenza di più alunni con disabilità, la tipologia delle esigenze educative, le caratteristiche fisiche e acustiche dell’aula, la necessità della contemporanea presenza di più figure professionali e le indicazioni contenute nella documentazione educativa modificano profondamente il significato dello stesso dato numerico.

Per questa ragione appare problematico utilizzare la disponibilità dei docenti di sostegno come una sorta di compensazione implicita dell’aumento degli alunni. Il numero degli insegnanti e il numero degli studenti appartengono a dimensioni che interagiscono, ma non sono intercambiabili. Cinque docenti di sostegno presenti in una classe non rendono irrilevante l’affollamento dell’ambiente e, in determinate condizioni, la presenza contemporanea di un elevato numero di persone può essa stessa incidere sulla qualità dell’ascolto, della comunicazione e dell’organizzazione didattica.

La vicenda pone inoltre una questione che dovrebbe precedere il contenzioso. Se il PEI, le valutazioni del Gruppo di Lavoro Operativo e gli altri elementi conosciuti dalla scuola evidenziano esigenze incompatibili con determinate condizioni ambientali o organizzative, occorre domandarsi quale funzione venga concretamente riconosciuta a tali strumenti nel momento in cui si assumono decisioni sulla formazione delle classi. Non è sufficiente produrre una documentazione educativa accurata se, nella fase delle scelte amministrative, essa rimane periferica rispetto ai criteri utilizzati per distribuire studenti e organici.

Si crea altrimenti una contraddizione difficile da ignorare: la scuola dedica tempo e professionalità alla conoscenza analitica dei bisogni dello studente e successivamente rischia di assumere decisioni organizzative senza attribuire a quella conoscenza un peso corrispondente.

Il punto, dunque, non è moltiplicare adempimenti o introdurre nuove procedure. La scuola dispone già di una quantità considerevole di documentazione. Occorre piuttosto evitare che esistano due circuiti paralleli: quello educativo, nel quale vengono descritte dettagliatamente le esigenze dello studente, e quello amministrativo, nel quale si decidono classi e organici secondo logiche che possono non dialogare sufficientemente con il primo.

In questa prospettiva, il CNDDU ritiene che la fase di formazione delle classi in presenza di situazioni particolarmente complesse dovrebbe assumere la documentazione educativa come parte sostanziale dell’istruttoria e non come elemento successivo da adattare a decisioni già definite. Non si tratta di aggiungere un nuovo livello burocratico, ma di utilizzare in modo più coerente informazioni che l’Amministrazione già possiede.

Anche il tema degli spazi merita una considerazione meno marginale di quella che spesso riceve. La metratura di un’aula non dovrebbe essere trattata come una semplice informazione tecnica separata dalla composizione della classe. Uno spazio scolastico cambia funzione a seconda di chi lo utilizza, di quante persone deve accogliere e delle attività che vi si devono svolgere. Quando sono presenti esigenze sensoriali specifiche, persino il rumore prodotto dalla normale vita della classe può diventare una variabile didattica da considerare preventivamente.

La sentenza del TAR Emilia-Romagna suggerisce quindi una riflessione che va oltre il singolo accorpamento. Il vero problema emerge quando la razionalizzazione viene effettuata prima e la compatibilità educativa verificata dopo. Una programmazione efficace dovrebbe procedere nella direzione opposta: conoscere le condizioni concrete e, sulla base di esse, individuare la soluzione organizzativa sostenibile.

Il CNDDU ritiene che questa impostazione possa rappresentare anche un criterio utile per prevenire il contenzioso. Quando una famiglia è costretta a rivolgersi al giudice per ottenere una nuova valutazione di circostanze che risultavano già conosciute attraverso gli strumenti della scuola, non emerge soltanto un conflitto sulla composizione di una classe; emerge una difficoltà del procedimento amministrativo nel trasformare le informazioni disponibili in decisioni conseguenti.

La pronuncia n. 1473/2026 richiama pertanto l’attenzione su una responsabilità che precede il rispetto formale di un parametro numerico. Formare una classe significa prevederne, per quanto possibile, il funzionamento reale. Significa chiedersi non soltanto quanti alunni possano essere assegnati a un determinato gruppo, ma se quel gruppo, in quello spazio e con quelle specifiche esigenze, possa funzionare didatticamente.

È questa valutazione preventiva che può rendere la programmazione degli organici meno distante dalla realtà delle aule. Diversamente, il rischio è che l’efficienza amministrativa venga misurata sulla capacità di far coincidere numeri e disponibilità, lasciando alla scuola, alle famiglie e, infine, al giudice il compito di affrontare le conseguenze di ciò che quei numeri non erano stati in grado di rappresentare.

Prof. Romano Pesavento

Presidente CNDDU

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