Che cosa succede alla NASpI dopo un licenziamento illegittimo? la NASpI è un ammortizzatore sociale a sostegno del reddito soggetto a regole particolari, che sarebbe bene conoscere per evitare una sua indebita percezione con conseguente restituzione. La NASpI può continuare a spettare anche quando un giudice dichiara illegittimo il licenziamento e ordina la reintegrazione del […]

Che cosa succede alla NASpI dopo un licenziamento illegittimo?

la NASpI è un ammortizzatore sociale a sostegno del reddito soggetto a regole particolari, che sarebbe bene conoscere per evitare una sua indebita percezione con conseguente restituzione.

La NASpI può continuare a spettare anche quando un giudice dichiara illegittimo il licenziamento e ordina la reintegrazione del lavoratore. È questo il chiarimento offerto dalla Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 24981 del 3 settembre 2026.

La vicenda riguarda due lavoratori licenziati nell’ambito di una procedura collettiva. Dopo il licenziamento avevano iniziato a percepire la NASpI. In seguito, il giudice aveva annullato il provvedimento espulsivo, ordinato la reintegrazione e riconosciuto il diritto a un risarcimento per il periodo di estromissione dal lavoro.

Perché l’INPS aveva chiesto la restituzione?

Dopo la sentenza, i lavoratori avevano scelto di non tornare in azienda e avevano chiesto l’indennità sostitutiva della reintegrazione, pari a quindici mensilità. L’INPS aveva ritenuto che la reintegrazione ordinata dal giudice avesse eliminato, anche per il passato, il presupposto della NASpI.

Secondo questa impostazione, il rapporto di lavoro doveva considerarsi ricostituito sin dal momento del licenziamento. Di conseguenza, le somme ricevute durante il periodo precedente alla sentenza sarebbero state indebite e avrebbero dovuto essere restituite. L’Istituto aveva inoltre interrotto il pagamento della NASpI per il periodo successivo alla scelta dell’indennità sostitutiva.

Che cosa hanno sostenuto i lavoratori?

I lavoratori hanno contestato entrambe le richieste. Hanno osservato che, tra il licenziamento e la decisione del giudice, non avevano lavorato né percepito la normale retribuzione. La situazione di difficoltà economica, quindi, era rimasta concreta, nonostante la successiva sentenza avesse ricostruito formalmente il rapporto.

Hanno sostenuto anche che la scelta dell’indennità sostitutiva non fosse una libera decisione paragonabile alle dimissioni. A loro giudizio, quella scelta era la conseguenza di un licenziamento già dichiarato illegittimo e non avrebbe dovuto far perdere il diritto alla prestazione di disoccupazione.

Come ha deciso la Cassazione?

La Cassazione ha distinto nettamente due momenti. Per il periodo compreso tra il licenziamento e l’esercizio dell’opzione, la NASpI non deve essere restituita soltanto perché il giudice ha ordinato la reintegrazione.

La ragione è semplice: non basta che il rapporto sia stato ricostruito sul piano giuridico. Occorre verificare se il lavoratore sia tornato concretamente al lavoro e abbia ricominciato a percepire la retribuzione. Se ciò non è avvenuto, la situazione di disoccupazione e di mancanza di reddito è rimasta effettiva.

La Corte ha quindi cassato la decisione precedente e rinviato la causa al giudice d’appello, che dovrà riesaminare la vicenda applicando questa distinzione Cassazione civile, Sezione Lavoro, sentenza n. 24981 del 3 settembre 2026.

Perché la NASpI si interrompe dopo l’opzione?

Diversa è la situazione dal momento in cui il lavoratore sceglie l’indennità sostitutiva. L’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori consente, in determinati casi, di sostituire il ritorno al posto di lavoro con un’indennità pari a quindici mensilità. La richiesta comporta la risoluzione del rapporto articolo 18 dello Statuto dei lavoratori.

Secondo la Cassazione, da quel momento la cessazione del rapporto dipende da una scelta del lavoratore. La disoccupazione che segue non può quindi essere considerata involontaria, che è invece il presupposto fondamentale per ottenere la NASpI.

Qual è la regola da ricordare?

La sentenza stabilisce una regola basata sul momento in cui si verificano gli eventi. La NASpI ricevuta dopo il licenziamento illegittimo può rimanere dovuta se il lavoratore non è stato reintegrato concretamente e non ha recuperato il lavoro e la retribuzione.

La prestazione, invece, non può proseguire dopo la scelta dell’indennità sostitutiva, perché da quel momento il rapporto si chiude per effetto dell’opzione esercitata. La reintegrazione formale, dunque, non comporta automaticamente la restituzione della NASpI già percepita, ma la scelta delle quindici mensilità produce conseguenze per il futuro.

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