Caldo eccessivo e cassa integrazione: le regole Inps per l’estate 2026 Che cosa cambia per imprese e lavoratori: causali, soglia dei 35 gradi e relazione tecnica …
Caldo eccessivo e cassa integrazione: le regole Inps per l’estate 2026
Che cosa cambia per imprese e lavoratori: causali, soglia dei 35 gradi e relazione tecnica
Con le ondate di calore torna una domanda ricorrente nei cantieri e nei campi: quando il caldo impedisce di lavorare in sicurezza, chi copre le ore perse? Risponde l’Inps con il messaggio n. 2103 del 24 giugno 2026, che riepiloga, a normativa invariata, le regole di accesso all’integrazione salariale per temperature elevate. Nessuna nuova fattispecie: l’Istituto chiarisce come presentare le istanze e con quali criteri saranno esaminate.
A quali datori di lavoro si applicano le indicazioni?
Le istruzioni riguardano i datori di lavoro che rientrano nella cassa integrazione ordinaria (Cigo) e quelli destinatari dell’assegno di integrazione salariale erogato dal Fis o dai Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 40 del d.lgs. n. 148/2015. In quanto compatibili, valgono anche per il lavoro agricolo ammesso alla Cisoa (legge n. 457/1972). La disciplina non copre solo le attività all’aperto: rileva anche il lavoro in ambienti chiusi, quando ventilazione e raffreddamento non siano utilizzabili per circostanze imprevedibili non imputabili al datore o risultino incompatibili con le lavorazioni.
Quali sono le due causali utilizzabili?
La prima è la causale “sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori”, quando lo stop discende da un’ordinanza che vieta il lavoro in determinate fasce orarie. La seconda è la causale “evento meteo” per “temperature elevate”, che opera quando il caldo determina l’impossibilità o la significativa compromissione del regolare svolgimento dell’attività.
Si possono presentare due domande per lo stesso periodo?
No: non sono ammesse due domande riferite ai medesimi lavoratori e a periodi anche solo parzialmente coincidenti, fondate una sull’ordinanza e l’altra sull’evento meteo. Se però l’istanza “evento meteo” riguarda giornate interessate anche da ordinanze, la circostanza va valorizzata in istruttoria: risultano integrabili sia le ore con evento avverso accertato, sia quelle per cui l’ordinanza ha comunque vietato l’attività.
Serve superare i 35 gradi?
È il punto che genera più equivoci. Il trattamento può essere riconosciuto con temperature superiori a 35 °C, ma la soglia non è automatica né insuperabile. Anche valori pari o inferiori rilevano quando debba essere valutata la temperatura percepita, superiore a quella effettivamente rilevata: incidono l’esposizione ai raggi solari, i materiali o macchinari che producono calore, i dispositivi di protezione come tute e caschi e, soprattutto, l’umidità. La valutazione non può fondarsi sul solo dato dei bollettini.
Che cosa deve contenere la relazione tecnica?
È qui che si decide l’esito. Il datore deve indicare l’evento meteorologico, le lavorazioni sospese o ridotte, le modalità di svolgimento e le condizioni operative incidenti sulla prestazione. Con la causale legata all’ordinanza bastano invece gli estremi del provvedimento. I bollettini non vanno allegati, perché acquisiti d’ufficio. In mancanza degli elementi richiesti scatta il supplemento istruttorio previsto dall’articolo 11 del d.m. 15 aprile 2016, n. 95442. La sospensione può fondarsi anche sull’indicazione conforme del responsabile della sicurezza aziendale.
Perché conta la qualificazione come evento non evitabile?
Entrambe le causali rientrano tra gli eventi oggettivamente non evitabili (Eone). Ne derivano effetti concreti: non si applica il requisito dei trenta giorni di anzianità di effettivo lavoro presso l’unità produttiva, non è dovuto il contributo addizionale, la domanda va presentata entro l’ultimo giorno del mese successivo all’evento e l’informativa sindacale può essere resa anche dopo l’avvio della sospensione. Per le imprese edili e lapidee l’informativa è dovuta solo per le proroghe oltre le tredici settimane continuative.
E il decreto sulle ondate di calore?
Il messaggio fa salvi eventuali interventi normativi specifici: il riferimento è al decreto approvato dal Consiglio dei ministri il 22 giugno 2026, che reintroduce l’accesso in deroga agli ammortizzatori sociali per le ondate di calore. I piani restano distinti: il messaggio disciplina causali e domanda, il decreto le condizioni agevolate di accesso.
Che cosa deve sapere il lavoratore
Per chi lavora il punto è semplice: la sospensione per caldo non deve tradursi in una perdita secca, perché le ore non lavorate sono coperte dall’integrazione salariale. Utile verificare che in busta paga risultino correttamente esposte. Approfondimenti sulla tutela dei lavoratori dipendenti in varie circostanze sono disponibili su avvocatodellavoro.net.
