Ma gli autovelox senza omologazione, sono “buoni” o no. La Cassazione torna in argomento con recente Ordinanza del 26.3.26

Viterbo Tuscia centro storico medievale

Redazione Viterbo,1.6.26 Autovelox senza pace. Ritenuti inidonei quelli senza omologazione (tutti) con Ordinanza della Cassazione n.10505 dell’aprile 2024 (poi ribadita nel luglio successivo) che adesso si fa “indietro tutta” con altra Ordinanza del 26.3.26. Con questa appare siano sono dichiarati validi gli impianti autovelox anche in difetto di formale omologazione, ma, con precisazioni che poi […]

Redazione

Viterbo,1.6.26

Autovelox senza pace.

Ritenuti inidonei quelli senza omologazione (tutti) con Ordinanza della Cassazione n.10505 dell’aprile 2024 (poi ribadita nel luglio successivo) che adesso si fa “indietro tutta” con altra Ordinanza del 26.3.26. Con questa appare siano sono dichiarati validi gli impianti autovelox anche in difetto di formale omologazione, ma, con precisazioni che poi indicheremo.

Appare bizzarra questa inversione di rotta quando, a livello legislativo ed ordinamentale del competente Ministero, non ci sono state modifiche e men che mai pubblicato un disciplinare che regoli la materia delle operazioni di omologazione.

Il Ministero delle infrastrutture e trasporti ha solo previsto un censimento degli apparati autovelox in possesso delle forze di polizia da completare entro lo scorso settembre, ma null’altro.

A questo punto la confusione resta sovrana.

Un’ordinanza della Cassazione non è legge, ma giurisprudenza, per cui, sempre possibile disattenderla, quindi: tutto come prima.

I ricorrenti avverso i Verbali ex art. 142 Cod.strad, continueranno difendersi sulla mancata omologazione dell’impianto che li ha colpiti, dall’altra parte, invece si chiederà applicarsi l’ultima decisione della Cassazione che gli ha dato un assist.L’ulitma decisione, però, va letta con attenzione. Non è una sentenza che cancella di colpo il tema dell’omologazione, né una sanatoria generale per tutti gli autovelox installati in Italia. La Corte richiama anzi un principio già affermato in passato: in caso di contestazione sull’idoneità dell’apparato, l’Amministrazione deve fornire la prova positiva dell’iniziale omologazione e della periodica taratura dello strumento.

Nello stesso passaggio, però, la Cassazione concentra il giudizio sul fatto che, nel caso concreto esaminato (ricorso di un automobilista di Pescara), l’apparecchio fosse stato sottoposto a verifica periodica di funzionamento il 21 dicembre 2020 e che i verbali fossero stati elevati il 10 e il 12 aprile 2021, quindi entro l’anno dall’ultima verifica.

Conclusione. Leggere bene il testo del Verbale, prima di proporre ricorso.

Fonte: www.viterbopost.itViterbo

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